Adam Kadmon: Eurogendfor, i segreti della super polizia europea

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    Le teorie di Adam Kadmon
    Eurogendfor: i segreti della super polizia europea,sono legittimi alcuni inquietanti interrogativi?

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    L’Eurogendfor o EGF, ovvero Gendarmeria Europea deriva dalla “Dichiarazione di intenti” sottoscritta il 17 settembre 2004 a Noordwijk (Olanda) dai rappresentanti dei governi di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna.

    Il passaggio finale, ovvero la sottoscrizione del Trattato istitutivo, avviene il 18 ottobre 2007 con il Trattato di Velsen (Paesi Bassi), ratificato dall’Italia in data 28 aprile 2010 con legge n.84 del 14 maggio 2010. La EGF, il cui quartiere generale permanente si trova a Vicenza presso la caserma Antonio Chinotto, è un’organizzazione indipendente dallUE, composta da forze di polizia ad ordinamento militare in grado di intervenire in aree di crisi sotto la guida dell’ONU, della NATO, dell’UE, OSCE o di coalizioni tra diversi Paesi.

    Non è sottoposta al controllo dei Parlamenti nazionali, nè del Parlamento europeo, ma risponde direttamente ai Governi, che ne hanno il coordinamento politico-militare attraverso il Comitato Interministeriale di Alto Livello (CIMIN) con sede sempre a Vicenza.

    Essa è un vero e proprio esercito composto da 800 uomini all’attivo, incrementabili di altre 1500 unità in caso di necessità, pronti a intervenire in qualsiasi situazione in una trentina di giorni al massimo; una sorta di corpo speciale a garanzia di tutti i mali che potrebbero minacciare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini europei e non solo. In forza dell’art. 4, comma 3 del Trattato di Velsen, la EGF può essere impiegata nei seguenti compiti: condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l’attività d’indagine penale;assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle frontiere e attività generale d’intelligence, svolgere attività investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorità giudiziarie competenti;proteggere le persone e i beni e mantenere l’ordine in caso di disordini pubblici;formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.

    L’EGF gode di una totale immunità: sono inviolabili locali, beni e archivi (art. 21 e 22); le comunicazioni non possono essere intercettate per nessun motivo (art. 23); i danni a proprietà o persone non possono essere indennizzati (art. 28); i gendarmi non possono essere messi sotto inchiesta dalla giustizia dei paesi ospitanti (art. 29). Sorgono alcuni interrogativi: Perché nessuno ne parla?

    Quando diverrà interamente operativa? Quali interessi reali essa sarà effettivamente chiamata a tutelare?

    EuroGendFor è un esercito privato della UE, o soltanto un corpo di polizia, o anche di polizia giudiziaria, o una unità o struttura di servizi segreti, o tutte queste cose insieme con funzioni e competenze ampie, se non illimitate?

    Da parte dei fautori della conformità della Gerdarmeria europea ai principi dello stato di diritto si sostiene che tale corpo di polizia è stato costituito per la necessità di disporre di una forza di versatile dispiegamento nel territorio utile non solo nelle missioni internazionali, ma anche per affiancare le locali polizie dello Stato ospitante che facesse richiesta dei servizi di Eurogendfor, proprio per la sua strutturazione di carattere militare, nel caso di emergenze dovute a cataclismi ambientali o in situazioni di disordine pubblico generato da eventi non facilmente gestibili dalle sole forze dello Stato ospitante, ma anche per addestramento e/o sostituzione delle polizie locali.

    I membri del personale di EUROGENDFOR non potranno subire alcun procedimento relativo all’esecuzione di una sentenza emanata nei loro confronti nello Stato ospitante o nello Stato ricevente per un caso collegato all’adempimento del loro servizio(art.29). all’art.4 sotto il titolo di “Missioni e compiti” è previsto:

    1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve essere in grado di coprire l’intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un’operazione di gestione della crisi.

    2. Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell’autorita’ civile o del comando militare.

    3. EUROGENDFOR potra’ essere utilizzata al fine di: a) condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico; b) monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l’attivita’ d’indagine penale; c) assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle frontiere e attivita’ generale d’intelligence; d) svolgere attivita’ investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorita’ giudiziarie competenti; e) proteggere le persone e i beni e mantenere l’ordine in caso di disordini pubblici; f) formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali; g) formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione. In buona sostanza l’EuroGendFor è una truppa di polizia paramilitare e servizi segreti che possono rapidamente operare.

    Unisce tutti i poteri e mezzi militari, di polizia e servizi segreti e può essere utilizzata come consulente dalle forze di polizia nazionali e dall’esercito, dopo essere stata commissionata da una unità di crisi interministeriale in ogni sede per la lotta contro le rivolte, ecc. con il risultato che gli stati europei non dovranno usare le proprie forze di polizia e dell’esercito contro i propri cittadini. Dal momento che non è più concepibile un esercito di leva obbligatoria, quello di cui avremmo bisogno sarebbe un vero esercito europeo qualora fosse stata realizzata anche l’unità politica e non un’organizzazione di non facile identificazione e controllo. L’esigenza di una rapida operatività sembra giustificare la superiorità stabilita nei confronti delle forze di polizia locale.

    Tuttavia, di fronte a una simile grandiosa prospettiva d’intervento, è necessario domandarsi a chi faccia capo Eurogendfor, ed è proprio a questo punto che le cose si complicano, ovvero acquisiscono una semplicità sospetta.L’organizzazione interna di EGF prevede due organi, il Cimin e il Comitato Tecnico, uno solo dei quali, il Cimin, è di fatto detentore di ogni potere. Esso è l’organo politico di Eurogendfor ed è composto da rappresentanti dei ministeri degli Esteri e della Difesa dei Paesi aderenti al Trattato. Fra i suoi compiti vi sono le prevedibili funzioni di coordinamento politico-militare, la definizione dell’orientamento strategico della Forza, la nomina del Comandante, la definizione del ruolo e della struttura del Quartiere Generale e i compiti di vigilanza sull’attuazione degli obiettivi previsti dal Trattato, la scelta delle missioni a cui aderire e molto altro.

    Al Cimin spetta la decisione sulle condizioni di ingaggio e schieramento di Eurogendfor e la definizione dei requisiti necessari a uno Stato europeo per l’adesione al Trattato, così come i criteri che stabiliscono le condizioni per l’attribuzione dello status di Osservatore o di Partner. In altre parole, il Cimin è il solo a poter decidere chi può far parte del suo super-esercito e quali sono i requisiti necessari per aspirare a farne parte – fermo restando la condizione primaria che solo Paesi che possiedono una forza di polizia a statuto militare possono far parte di EGF.

    Questo aspetto sembrerebbe logico ma solo a patto che vi siano adeguate garanzie per la tutela e la definizione di detti princìpi; ciò nonostante il Trattato di Velsen non fa parola né dei criteri né dell’iter necessario a stabilire o modificare princìpi e linee guida, limitandosi a stabilirne la conformità e lasciando allo stesso Cimin il compito di occuparsene nello specifico. Aspetto ancor più preoccupante è il fatto che all’intero personale di Eurogendfor sia attribuita una sostanziale immunità: il solo organo al quale è tenuto a rispondere delle proprie azioni è, ancora una volta, il Cimin.

    Fatta salva la responsabilità individuale per reati commessi al di fuori dell’esercizio delle funzioni attribuite dalla missione, infatti, il capo VIII del Trattato di Velsen, “Disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare”, mentre garantisce all’art. 25 il diritto delle Parti (i Paesi membri) a esercitare la propria giurisdizione sul personale di EGF, che potrà essere regolarmente sottoposto a processo per reati commessi sia negli Stati riceventi (quelli in cui si svolge la missione) che in quelli di origine, all’art. 29 stabilisce per lo stesso personale la totale immunità dai procedimenti esecutivi, annullando di fatto le conseguenze di un’eventuale sentenza giuridica.

    Al comma 3 in particolare si legge: “I membri del per sonale Eurogendfor non potranno subire alcun procedimento relativo all’esecuzione di una sentenza emanata nei loro confronti nello Stato ospitante o nello Stato ricevente per un caso collegato all’adempimento del loro servizio”.

    La questione appare ancor meno rassicurante se si considerano due aspetti: il primo è l’ampio spettro di situazioni che possono essere considerate adempimento del servizio, il secondo riguarda invece le norme che, all’art. 21, garantiscono l’inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi di Eurogendfor.

    Tali norme estendono la stessa inviolabilità a qualunque tipo di atto, documento, dato, appartenente o detenuto da EGF, su qualunque tipo di supporto si trovi e in qualunque parte del territorio sia ubicato, con tutto quanto ne potrebbe conseguire in termini di possibilità di recuperare prove e dati in grado di stabilire, in caso di reato, se tale reato sia stato commesso o meno durante l’esercizio delle funzioni assegnate.

    In caso sussistano dei dubbi sul fatto che i danni siano stati provocati durante il servizio, inoltre, il compito di sciogliere la controversia spetta esclusivamente al Cimin, il quale è tenuto a pronunciarsi dopo l’esame del rapporto predisposto dal Comandante EGF, come si legge nell’art. 31. Dulcis in fundo, riservato a noi italiani, vi è un ulteriore elemento di interesse nella creazione di EGF, ovvero la decisione che ha collocato il Quartiere Generale a Vicenza, nella caserma Chinotto dei carabinieri.

    L’Italia è dunque lo Stato ospitante. Alla luce di queste considerazioni, è indubbio che il quadro normativo di EGF è volto a creare un’organizzazione militare dotata di ampi poteri e di tutta la libertà necessaria ad agire senza preoccuparsi troppo delle conseguenze. Sicuramente questa nuova Gendarmeria europea è perfettamente in grado di rispondere a quelle esigenze di forza, rapidità e internazionalità auspicate dai suoi promotori, tuttavia la sua totale indipendenza pone un serio interrogativo sui limiti imposti a questo nuovo esercito. Perché EGF non risponde ad alcun Parlamento, nazionale o europeo; non risponde quindi ad alcun organo elettivo.

    A quali crisi si fa riferimento? Si allude cripticamente a quelle inquadrate «nel quadro della dichiarazione di Petersberg».

    Scarne righe ufficiali avvertono che «Il Consiglio ministeriale della UEO, riunito a Petersberg, presso Bonn, approvò, il 19 giugno 1992, una Dichiarazione che individuava una serie di compiti, precedentemente attribuiti alla stessa UEO, da assegnare all’Unione Europea; le cosiddette ‘missioni di Petersberg’ sono le seguenti: missioni umanitarie o di evacuazione, missioni intese al mantenimento della pace, nonché le missioni costituite da forze di combattimento per la gestione di crisi, ivi comprese operazioni di ripristino della pace.

    L’EGF potrà operare in qualsiasi parte del globo terrestre, sostituirsi alle forze di Polizia locali, agire nella più totale immunità giudiziaria e al termine dell’ingaggio, dovrà rispondere delle sue azioni al solo comitato interno.” Il trattato non contiene, neanche nel preambolo, alcuna disposizione che faccia riferimento al rispetto dei parametri del diritto internazionale umanitario e alla tutela dei diritti dell’uomo nel corso delle operazioni militari e del comportamento sul campo di quanti sono sottoposti alle regole di ingaggio, impegnano il Governo:ad avviare, nelle sedi competenti, ogni iniziativa affinché venga elaborato un concetto strategico delle operazioni della Gendarmeria europea ispirato a precise regole che coinvolgano anche i diritti dell’uomo e il diritto umanitario e sia assicurato sempre da parte degli Stati membri della Gendarmeria europea il rispetto delle regole della convenzione europea dei diritti dell’uomo nello svolgimento delle operazioni di propria competenza; C’è da fidarsi dell’EUROGENDFOR? Tutto il personale EUROGENDFOR risponderebbe, quindi, esclusivamente al CIMIN, il Comitato Interministeriale di Alto Livello, composto dai Ministri degli Esteri e della Difesa dei paesi firmatari.

    A quanto pare questa sconosciuta polizia militare europea godrebbe di enormi privilegi e di una totale immunità. Un’altro pezzo di sovranità nazionale in meno.

    C’è anche da notare la questione delle «spese dello Stato ospitante riguardanti il QG permanente».

    Lo Stato ospitante ovviamente è l’Italia che, oltre al QG permanente di Vicenza, sembrerebbe avere anche un’altissima spesa pubblica permanente.

    Chissà perché, pur avendo ormai qualche anno, la creazione e l’operatività della polizia militare europea è stata completamente ignorata dai grandi media.



    (Fonte Web)


    Edited by MARILINC - 8/3/2024, 12:18
     
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